impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C; i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare; Ai fini dellâattuazione delle buone pratiche igieniche, evitare lâuso di applicativi comuni, quali asciuga capelli. (reception, hall, sale di attesa, percorsi di accesso agli impianti, capienza inferiore a 50 persone in contemporanea nelle aree di allenamento. LâATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E LâATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE Emanate ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 3, comma 4 lettera d), del DPCM del 3 novembre 2020, oltre a stabilire la chiusura di palestre, piscine, centri e circoli sportivi, prevede la sospensione dellâattività sportiva di base ⦠A titolo di esempio, la mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante lâallenamento se l'utente si sposta da una postazione di allenamento allâaltra;⢠è obbligatorio indossare sempre la mascherina nelle zone di accesso e transito⢠è obbligatoria la pulizia delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dellâutente con opportuno prodotto igienizzante;⢠durante lâattività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata allâintensità dellâesercizio, comunque non inferiore a 2 mt. Questo documento vuole fornire le indicazioni generali e le azioni di mitigazione necessarie ad accompagnare la ripresa dello sport, a seguito del lockdown per lâemergenza Covid-19, alle quali devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, o che comunque ne abbiano la responsabilità e costituiscono il quadro di riferimento anche per le ulteriori indicazioni fornite in materia a livello regionale. Lâattività sportiva di base e lâattività motoria in genere svolte allâaperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. 1 lettera f) ed aggiornate dallâarticolo 1, comma 6 del DPCM del 13 ottobre 2020 e dallâart. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone.La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Eâ assolutamente vietato soffiarsi il naso, urinare in acqua, pertanto è obbligatorio far indossare pannolini contenitivi ai bambini molto piccoli.13. Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da eliminare eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi di attesa e nelle variearee per favorire il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; questo ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.3. E' possibile consultare. Tali disposizioni sono tratte dai Protocolli Attuativi emanati dalla Federazione Italiana.Nuoto: Protocollo FIN del 19 maggio 2020 e Protocollo FIN del 9 settembre 2020.  Lâobiettivo è quello di costituire un indirizzo generale e unitario e ha carattere temporaneo e strettamente legato allâemergenza. Per le piscine non ad uso natatorio valgono le normeregionali di riferimento e quelle contenute nellâallegato 9 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020.Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, occorre, quindi: ⢠riorganizzare le medesime con lâobiettivo di ridurre il numero di operatori sportivi, (e/o accompagnatori) contemporaneamente presenti: riorganizzare le mansioni/attività in modo da ridurne il numero nel rispetto dei vincoli richiesti dalla specifica disciplina sportiva o attività motoria ovvero della tecnologia, degli strumenti e dei limiti di operatività , considerata la necessità di fare formazione nel brevissimo periodo;⢠limitare lâingresso in struttura a un solo accompagnatore nel caso in cui lâattività motoria sia svolta da un minore o da un adulto che necessita di accompagnamento e/o assistenza.⢠suddividere gli operatori sportivi (e/o accompagnatori), necessari in presenza a valle della possibile riorganizzazione, in gruppi che svolgono la medesima attività /mansione e nei medesimi luoghi (es i corsi tenendo conto dei limiti di persona per mq, se non si riescono a rispettare i limiti, si fanno due sezioni) ;⢠determinare più dettagliatamente il rischio per area e la possibile dimensione degli spostamenti;⢠organizzare un sistema disanificazione dei locali e costante pulizia degli stessi. Presidenza del Consigli dei Ministri Dipartimento per lo sport Nuovo protocollo attuativo delle âLinee Guida per lâattività sportiva di base e lâattività motoria in genereâ Emanate ai sensi DPCM del 17.05.2020 art. 16.07.2003, effettuate da apposite analisi di laboratorio. Per favore dacci verifica che non sei un robot! 4 DL 19/20) di ⬠280,00 o â¬560,00 in caso di recidiva). à fondamentale quindi che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti discipline sportive ed alle singole organizzazionisportive. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Si invitano (non è obbligatorio ndr) inoltre i gestori ad organizzare corsi di formazione del personale, da parte di formatori sanitari e di RSPP, in grado di fornire le necessarie raccomandazioni dâuso e direttive di protezione, prevenzione e precauzione ai collaboratori e ai dipendenti.I gestori sono tenuti a promuovere tra gli utenti ed i frequentanti dei propri centri sportivi tutte le misure volte alla prevenzione della diffusione del COVID â 19. fazzoletti monouso,mascherine/respiratori);⢠indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;⢠specifiche attività di filtrazione dellâaria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività , ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuirela quantità di aerosol;⢠sanitizzazione ad ogni cambioturno; (pulizia con i criteri e prodotti già conosciuti ndr)⢠vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet,ecc. Presidenza del Consigli dei Ministri Dipartimento per lo sport Nuovo protocollo attuativo delle âLinee Guida per lâattività sportiva di ase e lâattività motoria in genereâ Emanate ai sensi DPCM del 17.05.2020 art. Le analisi di laboratorio dovrannoessere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedereuna frequenza più ravvicinata.12. A breve sul sito gli approfondimenti utili a comprendere i vari aspetti della riforma. CRITERI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLâAMBIENTE SPORTIVO. IL RISPETTO DELLA PRIVACY E' LA NOSTRA PRIORITA'. à declinato per le singole discipline sportive dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, tramite appositi protocolli applicativi. NOTA! Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere. (anche in questo caso, consigliamo cartelli con tali indicazioni e di informare gli utenti o meglio utilizzare la locandina allegata che già li prevede). La determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea allâinterno della struttura deve risultare dalla considerazione di, va considerato anche il personale diretto o indiretto, va garantito uno spazio minimo di 7mq per persona presente. 2, comma 4, lettera b, DPCM del 3 novembre 2020. Lâoperatore sportivo deve essere informato circa:1. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico dimedicina generale e il medico sociale;2. l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;3. l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del sito/rappresentante dellâorganizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomoinfluenzale, successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle personepresenti;4. l'adozione delle misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare, durante l'espletamento della prestazione:a) mantenere la distanza disicurezza;b) rispettare il divieto diassembramento;c) osservare le regole di igiene delle mani;d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 1, ⦠TORINO â Attività sportiva in montagna: il Ministero dellâInterno risponde al quesito del Club Alpino Italiano.La Sezione di Torino del CAI spiega come regolarsi per lâattività sportiva in montagna. - IMPORTANTEQualora il gestore o altro personale dello staff venga a conoscenza della frequentazione del sito sportivo da parte di una persona risultata affetta dal COVID -19, dovrà seguire tutte le indicazioni fornite dalla ASL di competenza, e comunque avvertire gli utenti che hanno frequentato gli spazi in contemporanea con la persona affetta dal virus, nonché procedere alla sanificazione della struttura. Attività sportiva di base: il nuovo protocollo 23 Ott 2020 | Redazione web ASI Istituzionale Sono state emanate le nuove misure anti Covid volute dal Dipartimento per lo Sport con le âLinee guida per lâattività sportiva di base e lâattività motoria in genereâ . Lo scorso 11 dicembre, Sport e Salute SpA ha spalancato le porte del Foro Italico ai, Promuovere la ricerca scientifica e prevenire le malattie del sistema nervoso. eventuali ulteriori indicazioni fornite a livello regionale in materia. à fatto altresì obbligo alle strutture con capienza superiore a 50 persone in contemporanea di dotarsi di strumenti di prenotazione o di evidenza delle compresenze in struttura in qualsiasi momento per permettere ai fruitori di aggiornarsi in tempo reale sulla disponibilità di posti e alle autorità competenti di accertare il rispetto della regola. Grazie! Il DPCM del 18 ottobre 2020 ha posto nuove misure per quanto riguarda non solo le attività commerciali, ma anche le attività sportive. dellâAttivitàâ di Base Firma del Presidente o del legale rappresentante della società TS.01_Allegato n.2 - Stagione Sportiva 2016/2017 Pagina 14 di 16 per il tramite di applicativi WEB, o applicazioni per device mobili, di coloro che partecipano alle attività sportive proposte. Chiudendo questo banner o cliccando su un qualunque elemento della pagina si accetta l'utilizzo dei cookie. Per operatore sportivo si intende sia chi pratica lâattività sia le persone autorizzate a stare nellâimpianto sportivo (collaboratori a vario titolo, accompagnatori, guida non atleta, ecc.). Inoltre vengono introdotte misure per rendere ancora più efficaci le regole in vigore. 9. Il Protocollo illustra le misure minime obbligatorie da adottare per il contenimento degli effetti della pandemia da COVID-19. Esse devono essere adottate sulla base delle specificità emersedalla fase di analisi del rischio, avendo ben presente che le misure di prevenzione e protezione non vanno intese come tra loro alternative ma quali dotazioni minime ai fini del contagio inrelazione alla attuale situazione epidemiologica inatto.Ogni organizzazione sportiva deve procedere alla valutazione del rischio del proprio sito sulla base dei criteri indicati nel precedente punto 6 e definire le necessarie misure di prevenzionee protezione finalizzate alla gestione del rischio sulla base di unâaccurata analisi delle specificità delle attività che vi si svolgono e di una classificazione dei luoghi (transito, sosta breve, sostaprolungata, potenziali assembramenti).Nel definire le necessarie misure di prevenzione e protezione ogni organizzazione sportiva si attiene, per gli ambiti di propria competenza:a) ai criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico scientifico in data 15 maggio 2020 di cui allâallegato 10 del DPCM del 17 maggio 2020 (allegato in calce all'articolo);b) alle misure organizzative, procedurali e tecniche di seguito indicate:⢠modalità della prestazione di lavoro allâinterno del sito sportivo;⢠distanziamento nelle varie fasi dellâattività sportiva;⢠gestione entrata/uscita degli operatori sportivi e di altri soggetti nei siti sportivi;⢠revisione lay-out e percorsi;⢠gestione dei casi sintomatici;⢠pratiche di igiene (infra);Per un approfondimento delle misure è utile possibile inoltre consultare il documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport, prot. Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, Locandina «Lo sport riparte in sicurezza» (nei formati pdf, png e jpg).
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