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Controlli periodici impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra - Obbligo registri

Il 20 aprile 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (G.U. n. 93 del 20 aprile 2012).

Il D.P.R. n. 43/2012 (vedi DPR), entrato in vigore il 5 maggio 2012, disciplina, tra le altre cose, le procedure per la designazione degli organismi di certificazione/attestazione e per il conseguimento della certificazione/attestazione prevista dal Regolamento stesso e dai successivi Regolamenti della Commissione n 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008 e n. 307/2008.

Registro dell'impianto

A seguito dell'annuncio in Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2013, sono disponibili i formati dei seguenti registri che devono tenere gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e sistemi fissi di protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra:

Registro del Sistema di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1497/2007
Registro dell'Apparecchiatura di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1516/2007

Inoltre, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia, secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 4, del D.P.R. n. 43/2012, può richiedere copia dei suddetti registri.

Gas fluorurati ad effetto serra:
Esafluoruro di zolfo
Idrofluorocarburi (HFC):
HFC-23
HFC-32
HFC-41
HFC-43-10mee
HFC-125
HFC-134
HFC-134a
HFC-152a
HFC-143
HFC-143a
HFC-227ea
HFC-236fa
HFC-245ca
HFC-365mfc
Perfluorocarburi (PFC)
Perfluorometano
Perfluoroetano
Perfluoropropano
Perfluorobutano
Perfluoropentano
Perfluoroesano
Perfluorociclobutano c-

Sistema di certificazione delle persone e delle imprese

Il D.P.R. prevede un sistema di certificazione delle persone e delle imprese basato su Organismi di certificazione accreditati dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento "ACCREDIA" sulla base di schemi di accreditamento (Regolamenti Tecnici) approvati dal Ministero dell'Ambiente (articolo 6, comma 2).

Il 29 maggio 2012, il Ministero dell'Ambiente ha approvato i seguenti schemi di accreditamento:

1) Regolamento Tecnico RT-28 "Prescrizioni per l'accreditamento di Organismi operanti le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008";
2) Regolamento Tecnico RT-29 "Prescrizioni per l'accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di: - installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008; - installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008".

Ai fini della designazione degli Organismi di certificazione da parte del Ministero dell'Ambiente, è necessario il possesso del pertinente certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA e l'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente del tariffario che si intende applicare per il rilascio dei certificati.