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Dal Comitato nazionale Albo Gestori Ambientali con nota del 29.05.2015 viene dato un chiarimento in merito all’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori ai sensi art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06, delle imprese che trasportano i rifiuti speciali assimilabili agli urbani derivanti dalla propria attività ai centri di raccolta disciplinati da DM 8.4.2008 (centri raccolta differenziata rifiuti urbani).
Questo chiarimento definisce che per quanto riguarda l’iscrizione semplificata per le imprese che trasportano i rifiuti prodotti dalla propria attività non viene fatta distinzione tra rifiuti speciali e quelli speciali assimilati agli urbani e quindi le aziende che intendono operare in tal senso devono procedere all’iscrizione alla categoria 2- bis prevista dal nuovo Regolamento dell’Albo Gestori DM 120/2014.
A disposizione per chiarimenti.