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A seguito della recente approvazione e pubblicazione, da parte della Regione Lombardia, del Decreto n. 11665 del 15/11/2016 si riportano di seguito le principali modifiche introdotte.
Relativamente alla valutazione e gestione del rischio correlato all’esposizione a formaldeide in ambiente di lavoro il Decreto n. 11665 introduce le seguenti modifiche, definendo nuovi valori soglia di riferimento e sviluppando nuove fasce di esposizione.
INTERVALLO DI CONCENTRAZIONE (mg/m3) |
INDICE DI RISCHIO (IR) |
RISCHIO DI ESPOSIZIONE |
PERIODICITÁ DEI CONTROLLI |
x ≤ 0,1 |
IR ≤ 0,27 |
Non esposto Monitorare nel tempo la situazione |
3 anni |
0,1 < x ≤ 0,184 |
0,27< IR ≤ 0,50 |
Non esposto Controllo periodico della situazione |
32 settimane |
0,184 < x ≤ 0,369 |
0,50 < IR ≤ 1 |
Potenzialmente esposto Necessità di ulteriori indagini di conferma, controlli di igiene industriale dettagliati e periodici. Possibilità di istituire registro degli esposti per lavoratori che rientrano in questo intervallo in occasione di almeno due consecutive valutazioni dell’esposizione. |
16 settimane |
x > 0,369 |
IR > 1 |
Esposto Necessità urgente e immediata di eliminazione o riduzione del rischio. Istituzione registro degli esposti. |
Breve periodo |
I risultati dei monitoraggi ambientali dovranno essere comunque registrati all’interno dell’apposito registro dei dati ambientali che è parte integrante della valutazione del rischio chimico, come previsto nelle more del documento generale di valutazione del rischio (art. 236 D.Lgs 81/08).
Per maggiori dettagli si rimanda al Decreto n. 11665 “LINEA GUIDA REGIONALE SULLA STIMA E GESTIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE A FORMALDEIDE: RAZIONALIZZAZIONE DEL PROBLEMA E PROPOSTA OPERATIVA”. - Scarica qui il testo