Di seguito segnaliamo quando da verificare per tutte le aziende che nel luglio 2012 avevano adempiuti a quanto previsto da allegato tecnico 32 relativamente alla situazione delle emissioni non captate e/o trattate e reimmesse in ambiente di lavoro derivanti da lavorazione meccaniche, che ricordiamo prevedono l’adesione per i seguenti due punti:
- LAVORAZIONI MECCANICHE CON CONSUMO COMPLESSIVO DI OLIO (COME TALE O COME FRAZIONE OLEOSA DELLE EMULSIONI) UGUALE O SUPERIORE A 500 KG/ANNO
- ATTIVITA’ DI PULIZIA MECCANICA/ASPORTAZIONE DI MATERIALE EFFETTUATE SU METALLI E/O LEGHE METALLICHE
(Restano classificate come attività scarsamente rilevanti ai sensi art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 le lavorazioni meccaniche con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione delle emulsioni oleose) inferiori a 500 kg/anno e le operazioni di manutenzione interna effettuate con macchinar i dedicate a questo scopo comprese le attività di saldatura occasionale/saltuaria svolte nel reparti attrezzeria o manutenzione dello stabilimento.)
Considerato quindi che questo allegato coinvolgeva e coinvolge tutte le tipologie di aziende che eseguono lavorazioni meccaniche con consumi di olio superiore a 500 kg/anno ed indipendentemente dal fatto che esistano emissioni convogliate ed autorizzate in forma generale o meno, si ricorda che tra gli obblighi vi era quello di verificare la rispondenza a quanto previsto da all. 32 punto B) “emissioni aspirate e trattate con filtro a bordo macchina e reimesse all’interno del luogo di lavoro” e punto C) “ emissioni diffuse (non captate)
Ricordiamo poi che a punto 11, paragrafo “modalità e controllo emissioni” dell’allegato 32 vi è l’obbligo di eseguire il calcolo per la verifica della condizione relativa alle emissioni diffuse per aggiornamento/verifica dello stesso con cadenza:
- Annuale per stabilimenti con consumo d olio uguale o superiore a 4000 kg/anno
- Ogni due anni per stabilimenti con consumo di olio inferiore a 4000 kg/anno
La documentazione inerente al calcolo deve essere tenuta in azienda a disposizione delle autorità di controllo.
Le aziende interessate dovranno quindi eseguire nuovamente il calcolo per la verifica della condizioni relativa alle emissioni diffuse per confermare o meno il rispetto della condizione prevista da all. 32:
flusso di massa emissione diffusa <= k * max flusso di massa teorico a camino
Tra i dati FONDAMENTALI per la verifica di questa conformità è necessario avere la concentrazione delle nebbie oleose in ambiente di lavoro rilevata con apposita indagine di igiene ambientale possibilmente con dati aggiornati se la precedente è antecedente ai 3 anni.
Sarà inoltre necessario verificare la relazione tecnica predisposta nel 2012 per aggiornarla secondo eventuali modifiche apportate allo stabilimento e dichiarate nella stessa.
Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito (Sig.ra Daniela, solo al mattino, tel. 0372/416711).