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Con circolare 21 marzo 2016, n. 10, l’Inail ha fornito le istruzioni per l’applicazione delle novità procedurali di invio telematico, a cura dei medici e delle strutture sanitarie, dei certificati di infortunio e malattia professionale, nonché di trasmissione delle relative denunce a cura del datore di lavoro. Le novità conseguono alle modifiche normative introdotte dal Jobs Act (1) e sono operative dal 22 marzo 2016. Pertanto, da questa data:
I medici e le strutture sanitarie:
1.Trasmettono direttamente all’Inail, per via telematica, i certificati di infortunio e malattia professionale, attraverso l’apposito servizio reso disponibile sul portale dell’Istituto
2.Forniscono al lavoratore il certificato medico con l’indicazione del numero identificativo del certificato, della data di rilascio e dei giorni di prognosi
3.In fase di avvio del nuovo regime, nel caso in cui non risulti possibile effettuare la trasmissione telematica, inviano il certificato tramite PEC alla sede Inail competente in base al domicilio del lavoratore, e consegnano il certificato al lavoratore stesso per il successivo inoltro al datore di lavoro.
Il lavoratore:
1.Fornisce al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi
2.In fase di avvio del nuovo regime, qualora non disponga del numero identificativo del certificato, continua a consegnare al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea
Il datore di lavoro:
1.Dal 22 marzo 2016 è esonerato dal trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio e malattia professionale
2.Dalla medesima data è esonerato dal trasmettere all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza le denunce relative agli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni. Queste denunce sono rese disponibili direttamente dall’Inail.
3.Acquisisce il certificato di infortunio o malattia professionale, tramite PIN, attraverso la funzione “Ricerca certificati medici” disponibile all’interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi, sul portale dell’Inail. La ricerca del certificato avviene inserendo obbligatoriamente i seguenti dati: - codice fiscale del lavatore; - numero identificativo del certificato; - data di rilascio.
4.Invia telematicamente la denuncia all’Inail entro i termini previsti, che restano invariati. Tali termini decorrono dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimento del certificato medico dal lavoratore (o il certificato cartaceo, in fase di avvio del nuovo regime, nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo). Nella denuncia deve indicare obbligatoriamente il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico. Nel caso in cui il lavoratore non abbia fornito il numero del codice identificativo del certificato medico, nella denuncia il datore di lavoro deve indicare un codice fittizio di 12 caratteri alfa-numerici.
Scarica qui il testo completo della circolare