A seguito della recente approvazione e pubblicazione, da parte della Regione Lombardia, del Decreto n. 11665 del 15/11/2016 si riportano di seguito le principali modifiche introdotte.
Relativamente alla valutazione e gestione del rischio correlato all’esposizione a formaldeide in ambiente di lavoro il Decreto n. 11665 introduce le seguenti modifiche, definendo nuovi valori soglia di riferimento e sviluppando nuove fasce di esposizione.
| INTERVALLO DI CONCENTRAZIONE (mg/m3) | INDICE DI RISCHIO (IR) | RISCHIO DI ESPOSIZIONE | PERIODICITÁ DEI CONTROLLI | 
| x ≤ 0,1 | IR ≤ 0,27 | Non esposto Monitorare nel tempo la situazione | 3 anni | 
| 0,1 < x ≤ 0,184 | 0,27< IR ≤ 0,50 | Non esposto Controllo periodico della situazione | 32 settimane | 
| 0,184 < x ≤ 0,369 | 0,50 < IR ≤ 1 | Potenzialmente esposto Necessità di ulteriori indagini di conferma, controlli di igiene industriale dettagliati e periodici. Possibilità di istituire registro degli esposti per lavoratori che rientrano in questo intervallo in occasione di almeno due consecutive valutazioni dell’esposizione. | 16 settimane | 
| x > 0,369 | IR > 1 | Esposto Necessità urgente e immediata di eliminazione o riduzione del rischio. Istituzione registro degli esposti. | Breve periodo | 
I risultati dei monitoraggi ambientali dovranno essere comunque registrati all’interno dell’apposito registro dei dati ambientali che è parte integrante della valutazione del rischio chimico, come previsto nelle more del documento generale di valutazione del rischio (art. 236 D.Lgs 81/08).
Per maggiori dettagli si rimanda al Decreto n. 11665 “LINEA GUIDA REGIONALE SULLA STIMA E GESTIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE A FORMALDEIDE: RAZIONALIZZAZIONE DEL PROBLEMA E PROPOSTA OPERATIVA”. - Scarica qui il testo