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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144, S.O. n. 34, del 24/06/15 il Decreto Legislativo 15/06/15, n. 80: Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 10/12/14, n. 183
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30/06/15 il Decreto 20 Maggio 2015: "Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del D.Lgs. 30/04/92, n. 285"
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 01/06/15 il DECRETO 30 gennaio 2015: "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"
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Dal Comitato nazionale Albo Gestori Ambientali con nota del 29.05.2015 viene dato un chiarimento in merito all’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori ai sensi art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06, delle imprese che trasportano i rifiuti speciali assimilabili agli urbani derivanti dalla propria attività ai centri di raccolta disciplinati da DM 8.4.2008 (centri raccolta differenziata rifiuti urbani).
Questo chiarimento definisce che per quanto riguarda l’iscrizione semplificata per le imprese che trasportano i rifiuti prodotti dalla propria attività non viene fatta distinzione tra rifiuti speciali e quelli speciali assimilati agli urbani e quindi le aziende che intendono operare in tal senso devono procedere all’iscrizione alla categoria 2- bis prevista dal nuovo Regolamento dell’Albo Gestori DM 120/2014.
A disposizione per chiarimenti.
Nei prossimi mesi, e comunque prima di giugno 2015, tutte le aziende che producono rifiuti speciali saranno tenute a rivedere la classificazione dei propri rifiuti per adeguarla alle nuove prescrizioni di legge introdotte dal Regolamento 1357/2014. E' necessario, avviare il processo di classificazione attraverso analisi, ed un processo di caratterizzazione che generi una "Scheda Informativa" o "Scheda di caratterizzazione" che possa essere considerata il documento di identità del rifiuto stesso e sia finalizzata a sintetizzare tutte le informazioni necessarie a permettere le attività di classificazione. E' probabile che, a seguito dell'applicazione delle nuove regole, la classificazione attuale dei rifiuti, subisca delle modifiche, anche significative, in termini di pericolosità e caratteristiche di pericolo. Questo può determinare a carico del produttore nuovi adempimenti quali ad esempio l'adesione al SISTRI per rifiuti pericolosi, e l'applicazione dell'accordo ADR. Conseguentemente i produttori di rifiuti, prima della piena entrata in vigore del Regolamento, prevista dal 1 giugno 2015, dovranno essere in possesso della nuova classificazione ed aver verificato che i soggetti di cui si avvalgono per il trasporto, recupero e smaltimento siano autorizzati a gestire gli eventuali nuovi codici CER o le nuove caratteristiche di pericolo.
Con la presente si vuole ricordare ed informare dei seguenti obblighi a carico delle aziende autorizzate alle emissioni con atti previgenti il D.Lgs. 152/06 e s.m.
QUESTO CALENDARIO VALE PER LE SOLE AZIENDE CON SEDE IN REGIONE LOMBARDIA.
Soggetti interessati:
- tutte le aziende autorizzare con atto regionale rilasciato prima del 29.04.2006, ai sensi art. 6 del DPR 203/88